Sulla riforma dell'ASN: le proposte dell'ADI al CUN

Il testo che segue riassume le osservazioni e le proposte sul decreto di riforma dell'ASN che l'ADI ha presentato al Consiglio Universitario Nazionale nel corso della seduta del 29-30 settembre. Come premessa a questo documento, l'ADI muove un rilievo di fondo nei confronti di un provvedimento tardivo che ha impedito, nella veste in cui è stato presentato, la formulazione di un parere complessivo ed adeguato da parte del CUN.

 


La presentazione da parte del MIUR dello schema di decreto con cui si riformano i criteri dell’Abilitazione Scientifica Nazionale giunge dopo quasi due anni dalla sua sospensione: un ritardo inaudito che ha determinato il mancato svolgimento delle tornate per l’ASN nel 2014 e nel 2015, negando a migliaia di giovani ricercatori il diritto di concorrere a un’abilitazione scientifica necessaria per legge all’assunzione di ruolo. A pagare i ritardi del Ministero sono stati proprio quei ricercatori precari per cui, al contrario, non è stata prevista alcuna deroga o proroga al limite massimo dei contratti a tempo introdotti dalla legge Gelmini, e si trovano adesso con contratti già scaduti o prossimi alla scadenza ad affrontare un prolungato periodo di incertezza sul proprio futuro, senza reddito né tutele adeguate per fronteggiarlo. Una gravissima discriminazione sulla pelle delle figure più deboli dell’Università che il MIUR avrebbe dovuto impedire e a cui adesso deve porre rimedio al più presto.

Il testo del MIUR, pur contenendo elementi di novità apprezzabili rispetto alla precedente procedura dell’ASN, presenta tuttavia notevoli criticità e lacune che saranno esplicitate di seguito e accompagnate da proposte e raccomandazioni specifiche dell’ADI.

La bozza di decreto del MIUR riforma i requisiti necessari per l’ottenimento dell’ASN quale condizione per l’accesso alle posizioni di professore di prima e seconda fascia, i requisiti per la formazione delle Commissioni valutatrici e le modalità di partecipazione alla stessa ASN, non più legata a bandi annuali ma con procedura “a sportello”.

Secondo i nuovi requisiti proposti, l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tre requisiti generali:

  1. Ottengano una valutazione positiva del requisito relativo all’impatto della produzione scientifica, valutata in modo differente per i settori bibliometrici e non-bibliometrici.

Per i settori bibliometrici l’allegato C del DM prevede due indicatori:

  • numero di pubblicazioni nei 10 anni precedenti la data stabilita nel bando, contenute in Scopus e Web of Science, pesato per l’impact factor della rivista scientifica;
  • L’indice di Hirsch (H-Index).

Per i settori non bibliometrici, invece, l’allegato D del DM introduce due indicatori diversi:

  • numero di articoli su riviste di fascia A nei 10 anni precedenti, facendo riferimento alla VQR per classificare le suddette riviste);
  • numero di libri dotati di ISBN o ISMN pubblicati nei 10 anni precedenti.

Per ogni indicatore sarà definito da decreto ministeriale un valore-soglia che i candidati dovranno superare. Il candidato soddisferà il requisito superando i valori soglia in almeno uno dei due indicatori proposti per i settori non-bibliometrici, mentre per i settori bibliometrici dovranno essere superati i valori-soglia per entrambi gli indicatori.

  1. Ottengano una valutazione positiva di almeno tre dei titoli elencati nell’allegato A, commi dal 2 all’8.
  2. Le pubblicazioni presentate siano giudicate complessivamente di “qualità elevata”, secondo la definizione data nell’allegato B: “Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.

 

Rispetto alla revisione dei criteri di valutazione per i candidati e per i commissari, l’ADI formula i seguenti rilievi critici:

 

1) Mancata definizione nel decreto del metodo di calcolo dei valori soglia

L’ADI critica fortemente la scelta del MIUR di delegare interamente la definizione e modalità di calcolo dei “valori-soglia” a un successivo decreto ministeriale, impedendo così al CUN di esprimere un parere adeguato e comprensivo su di un fattore determinante per l’intero funzionamento della nuova ASN. I valori soglia, infatti, andranno a sostituire le mediane quale riferimento quantitativo per i diversi indicatori specifici relativi all’impatto della produzione scientifica per aree bibliometriche e non-bibliometriche, essendo differenziati per l’abilitazione dei candidati alla prima e alla seconda fascia. La modalità con cui saranno concretamente calcolati non può quindi essere scorporata del tutto dal decreto di riforma dell’ASN, venendo così a sottrarsi dal parere del CUN e della comunità accademica.

Richiesta: il MIUR dovrebbe sottoporre al parere vincolante del CUN la proposta di definizione e modalità di calcolo dei valori soglia per i diversi indicatori previsti dal decreto.

 

2) Reintroduzione della ‘normalizzazione’ per età accademica

La valutazione della quantità e qualità dei prodotti della ricerca nello scorso regolamento dell’ASN era rapportata all’età accademica dei candidati, così da evitare discriminazioni per giovani ricercatori meritevoli di essere abilitati. Nel nuovo regolamento sparisce ogni riferimento a tale ‘normalizzazione’ e si pone come riferimento per la produzione e attività scientifica i 10 anni precedenti alla data stabilita nel bando, avvantaggiando in questo modo i ricercatori con più anni di attività rispetto ai più giovani.

Richiesta: la nuova ASN deve prevedere una procedura di normalizzazione nella valutazione della quantità e qualità della produzione scientifica dei candidati, tale da non svantaggiare i ricercatori più giovani.