Dottori di ricerca InPA: un passo avanti, molti dubbi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, recante le “Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il Pnrr”, in attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (Dl 80/2021, convertito dalla legge 113/2021).

Come ADI siamo già intervenuti sul tema della valorizzazione del dottorato nella PA, anche alla luce del PNRR, elaborando delle perplessità sulla riforma recentemente approvata e delle proposte (https://dottorato.it/content/riconoscimento-del-dottorato-di-ricerca-nella-pubblica-amministrazione-dalle-parole-ai-fatti; https://dottorato.it/content/riforma-brunetta-non-si-penalizzi-chi-%C3%A8-senza-servizio-nella-pa).

Il decreto 14 ottobre 2021 convertito dalla legge 113/2021 disciplina di fatto le modalità per il reclutamento di personale altamente qualificato, tra cui i dottori di ricerca, definendo le modalità di formazione degli elenchi di professionisti, esperti e personale di alta specializzazione sul portale del reclutamento inPA. In particolare questi ultimi sono definiti come coloro che sono “in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea”. Il decreto individua per loro due possibili modalità di accesso alla PA: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione. Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento inPA.

Nella sezione “Conferimento di incarichi professionali” è riportato quanto segue: «su inPA le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti, indicando la tipologia della figura ricercata, la data di inizio e la durata del progetto, il corrispettivo, l’ambito territoriale e la scadenza per le adesioni. All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individuerà i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invierà automaticamente una notifica per invitare ad aderire alla selezione coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso. A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genererà l’elenco dei candidati interessati alla selezione, attingendo dagli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione, le amministrazioni inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste. All’esito del colloquio, le amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l’incarico e registreranno nel Portale il conferimento e la durata».

Innanzitutto, rileviamo che manca in questa sezione il riferimento al “personale di alta specializzazione” sopracitato. Inoltre, non è definito in che modo avverrà la pre-selezione dei candidati e la scrematura iniziale per il colloquio individuale entro i 10 giorni . In base a quali criteri? Cosa si intende esattamente con “in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti”? Si tratta solo di una prima selezione su basi qualitative o si intende attribuire un punteggio ai titoli e all’esperienza professionale con tabelle pubbliche? Una valutazione qualitativa discrezionale si espone infatti al rischio di essere soggettiva, influenzata dai bias di chi seleziona. Che questi siano inevitabili è un fatto, ma ancorarli a una valutazione il più possibile oggettiva in base ad una griglia di punteggio è preferibile, anche per prevenire possibili ricorsi.

Apprendiamo con piacere che le assunzioni a tempo determinato, differenti dal conferimento di incarichi professionali, sono riservate al personale di alta specializzazione, tra cui i dottori di ricerca. Tuttavia, anche in questo caso sorgono dei dubbi. Il testo riporta quanto segue: “Le graduatorie elaborate alla fine del concorso non daranno diritto all’assunzione, ma solo all’inserimento, in ordine di graduatoria, negli elenchi dai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato”. Qual è il senso del doppio passaggio? Se c’è già un concorso (semplificato), c’è già una graduatoria di merito/idoneità. Allora perché non assumere direttamente i primi n della graduatoria in base agli n posti a bando e tenere la graduatoria degli idonei non vincitori valida 3 anni come per tutti i concorsi pubblici, in caso di rinunce e scorrimenti? Perché bandire un concorso per creare una graduatoria-elenco a cui poi attingere? Difficile immaginare che questo non significhi, banalmente, assumere i primi n della graduatoria-elenco in ordine di punteggio.

Fermo restando questi aspetti da chiarire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, rinnoviamo la nostra richiesta di colloquio con il Ministro Brunetta e i Dirigenti del Ministero della Pubblica Amministrazione, al fine di discutere delle proposte formulate dalla nostra Associazione, quali:

  1. riconoscimento del dottorato di ricerca come esperienza lavorativa pregressa;
  2. riconoscimento di un punteggio aggiuntivo al dottorato nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite da amministrazioni pubbliche, aziende speciali ed enti locali, comunque non inferiore al doppio di quello attribuito a ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello attribuito a master universitari o altri titoli post-laurea di durata annuale;
  3. valorizzazione del dottorato di ricerca ai fini delle progressioni economiche e di carriera in qualsiasi settore della PA;
  4. riconoscimento formale del dottorato di ricerca come requisito obbligatorio di accesso alle posizioni da funzionario di III livello e soprattutto di dirigente, superando la formula “ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso” che limita la valorizzazione a vantaggio della discrezionalità;
  5. reintroduzione del diritto al congedo per il conseguimento del primo dottorato di ricerca, sottraendolo alla discrezionalità del dirigente.

Le scelte politiche che dovranno essere prese nel breve e nel lungo periodo dovranno avere come obiettivo quello di agevolare l’ingresso strutturale e non congiunturale - dettato dalle richieste di progettazione imposte dal PNRR - nella PA di personale altamente qualificato che, in virtù del proprio percorso di studi e di lavoro, può contribuire a migliorare la PA in Italia.