Il DL Rilancio emanato dal Governo prevede un intervento di 1,4 miliardi per l'Università. Tuttavia le misure contenute per dottorandi e precari della ricerca sono ampiamente insufficienti. Di seguito presentiamo i nostri emendamenti proposti al legislatore atti a modfiicare e ad integrare le nostre istanze.
L’attuale proroga dell’indennita’ DIS-COLL coinvolge chi poteva fruire del sussidio fino ad un periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020. Eppure le conseguenze della crisi sanitaria e del blocco degli spostamenti (quindi anche della ricerca di lavoro) continua a colpire. Per questa ragione crediamo che il sussidio debba essere esteso anche a chi terminasse il periodo di fruizione fino al 3 giugno 2020, data di riapertura degli spostamenti inter-regionali.
“Il comma 1 dell’articolo 92 è così modificato:
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 3 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.”
La proroga di due mesi del corso di dottorato deve essere una misura uguale per tutte e tutti, che vada incontro alle esigenze di lavoro di tutti i colleghi - indipendentemente dallo status di dottorando borsista, non borsista e sovrannumerario dipendente pubblico - e incentrata sull’autonomia scelta del dottorando, l’unico a poter valutare in concreto se il lockdown e il “lavoro da casa” ha ostacolato o meno la prosecuzione dell’attività di ricerca.
Per questo proponiamo un emendamento al comma 5 dell’art. 236 che: specifichi che gli aventi diritto alla proroga sono sia i titolari di borsa di dottorato, sia i dottorandi non borsisti sia i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un corso di dottorato. Per questi ultimi - che non percepiscono borsa in quanto titolari dello stipendio spettante nei periodi di congedo - dovrà essere la pubblica amministrazione di appartenenza a provvedere, con atto non discrezionale, a prolungare il periodo del congedo dei due mesi corrispondenti alla proroga del corso del dottorato cui il dipendente abbia avuto accesso.
Infine, il lockdown può aver impedito la prosecuzione dell’attività di ricerca a tutti i dottorandi, non solo a quelli che concludono il triennio nel corso dell’anno 2020. Perciò, proponiamo che la richiesta di proroga possa essere effettuata dal dottorando in un arco temporale di tre anni (2020-2022) sino a 3 mesi prima dalla conclusione del corso: sarà, così, il singolo dottorando a poter valutare l’incidenza effettiva dei due mesi di lockdown sul suo percorso, indipendentemente dal fatto che questo si concluda nel 2020.
“Il comma 5 dell’articolo 236 è così modificato:
A decorrere dall’anno 2020 e sino all’anno 2022, gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso. I dottorandi fruitori di borsa di studio hanno diritto all’erogazione della borsa di studio per il corrispondente periodo di proroga. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 e sino all’anno 2022.”
La norma sulla proroga degli assegni di ricerca (il comma 6) per come scritta attualmente è discriminatoria, perché rimette all’ente conferente l’assegno (il più delle volte, l’ateneo) se consentire o meno la proroga e nei limiti delle possibilità di bilancio dell’ente stesso. Proponiamo di farne uno strumento a tutela del lavoro degli assegnisti e pertanto attivabile su loro richiesta, senza alcuna intermediazione dell’ente di ricerca di appartenenza.
“Il comma 6 dell’articolo 236 è così modificato:
La durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, è prorogata, su istanza del titolare, dai soggetti conferenti per un periodo di tempo non superiore a due mesi.”
Il dl Rilancio prevede il potenziamento dell’ultimo piano straordinario rtdb varato nella legge di bilancio 2019. L’articolo introduce nuove risorse ma rimanda al ministero per una definizione dei criteri di ripartizione. Crediamo, invece, sia necessario segnalare nel testo del comma 1, art.238 che la ripartizione degli rtdb previsti dal piano straordinario deve essere orientata alla rimozione delle sperequazioni territoriali tra aree geografiche del paese. Lo stesso ragionamento deve essere applicato alla difformita’ della presenza delle varie discipline accademiche tra atenei.
“Il comma 1 dell’articolo 238 è così modificato:
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si procede con decreto ministeriale da emanarsi in conformità all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Al riparto si procede anche con la finalità di rimuovere sperequazioni territoriali e, comunque, in conformità al vincolo di cui all’articolo 7-bis comma 2 del decreto legge 29 dicembre 2016 n.243, convertito in legge 27 febbraio 2017 n.18. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.”
Pubblicato Mer, 03/06/2020 - 15:08
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