Indennità una tantum 150 euro in decreto Aiuti ter: facciamo chiarezza

Dopo l’indennità una tantum di  200 Euro di luglio, estesa anche ai dottorandi e agli assegnisti nel decreto-legge Aiuti bis grazie alle interlocuzioni con l’ADI dopo l’approvazione in CNSU di una mozione di Giuseppe Naglieri (https://www.facebook.com/adidottorato/posts/10159438843745129), il Governo ha varato un nuovo decreto-legge (Aiuti ter), che prevede l’erogazione a novembre di una nuova indennità, stavolta nella misura di 150 Euro.

Su alcuni giornali si afferma che i dottorandi e assegnisti di ricerca che hanno già beneficiato della indennità di luglio non potrebbero richiedere all’INPS l’erogazione dell’ulteriore indennità di novembre.

Ebbene, il testo del Decreto Aiuti ter è molto chiaro: l’articolo 19, comma 11, specifica infatti che l’INPS, a domanda, eroga l’ulteriore indennità ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

La nuova indennità può essere erogata esclusivamente ai soggetti che abbiano reddito derivante da assegni di ricerca e dottorato non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021, così come è esclusa la possibilità di cumulo fra l’indennità per dottorandi/assegnisti e quella per altri rapporti di lavoro o di previdenza sociale.

L’INPS comunicherà entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità di corresponsione dell’indennità

Ricapitolando:

  • A partire da novembre 2022 i dottorandi e gli assegnisti di ricerca potranno richiedere all’INPS, nelle stesse modalità utilizzate per l’indennità di luglio, un’ulteriore indennità pari a 150 euro;
  • Dottorandi e assegnisti di ricerca non dovranno avere reddito superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
  • È esclusa la possibilità di cumulo fra l’indennità riconosciuta ai dottorandi/assegnisti e quella riconosciuta ad altre categorie di lavoratori ovvero di beneficiari di trattamenti previdenziali e assistenziali.