Riapertura graduatorie per le supplenze
È stata pubblicata l’ordinanza per la riapertura delle graduatorie per le supplenze, e con essa ci sono diverse novità.
Ricordiamo che l'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, modificato con la legge di bilancio 2017, aveva previsto la chiusura della III fascia delle graduatorie d’istituto (GI) a nuovi inserimenti a partire da quest'anno. Come ADI avevamo criticato l’impossibilità di inserimento per i nuovi aspiranti docenti che hanno maturato il titolo per l’insegnamento di una classe di concorso dopo giugno 2017. Con un emendamento al DL 126/2019, a dicembre sono state approvate due novità (si veda art. 1-quater della legge 159/2019):
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apertura delle graduatorie anche a nuovi inserimenti, previa acquisizione dei 24 CFU;
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nascita di Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che verranno utilizzate per le supplenze al 30/06 o 31/08, mentre le GI continueranno ad essere utilizzate per le supplenze temporanee.
A causa della pandemia, il DL scuola 22/2020 aveva previsto il rinvio della riapertura delle graduatorie e la loro provincializzazione all'anno prossimo a causa della mancanza di tempo per completare tutti i passaggi burocratici necessari per l'approvazione del regolamento delle nuove graduatorie e a causa dell’assenza di un sistema informatico adeguato per gestire il milione di domande che si prevede.
Durante l’iter parlamentare di conversione in legge è stato deciso di riaprire le graduatorie, istituendo anche quelle provinciali, e mettere finalmente in atto un sistema informatico per la gestione delle domande.
La riapertura probabilmente avverrà nella seconda metà di luglio per circa due settimane.
Nuove tabelle di valutazione dei titoli e del servizio
Con l’istituzione delle nuove GPS è stato definito un nuovo regolamento delle supplenze e delle nuove tabelle di valutazione dei titoli e del servizio. Il punteggio e l’ordine in graduatoria nelle GI sarà determinato da quello nelle GPS.
Nelle nuove tabelle per alcuni titoli è confermato il punteggio delle precedenti tabelle della II e III fascia delle GI. Tra questi vi è il dottorato, a cui sono sempre assegnati 12 punti. Sono presenti però anche delle novità: per la prima volta verranno valutati anche gli assegni di ricerca (12 punti) e l’ASN (12 punti). Accogliamo molto positivamente tale importante risultato che va nella direzione da noi sempre incoraggiata di riconoscere le competenze di ricerca nel mondo della scuola, in accordo anche con le competenze richieste nel CCNL agli insegnanti. Valorizzare i docenti con il più alto titolo ottenibile e che hanno avuto esperienze di ricerca non può che essere un bene per rinnovare e migliorare l'ambiente scolastico. Sono competenze importanti che possono dare un valore aggiunto alla didattica e creare nuovi stimoli.
Per quanto riguarda gli assegni osserviamo che si assegnano 12 punti a “ogni titolo di attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Si tratta della stessa dicitura già presente nelle tabelle di valutazione dei titoli del concorsi, di cui abbiamo già parlato nel nostro precedente comunicato elencando i quesiti non ancora risolti sulla valutazione degli assegni. Non essendo dei titoli non è chiaro come andranno valutati: si assegnano 12 punti per ogni contratto, oppure per ogni annualità? Come devono essere dichiarati i post-doc esteri? E in tale voce possono rientrare anche le attività didattiche universitarie? Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 1, comma 14, della legge 230/2005 menzionata nella voce riguarda anche le attività didattiche universitarie, tuttavia tale comma è stato abrogato dalla legge 240/2010, la quale ridefinisce nell’art. 23 i contratti di insegnamento.
Se la didattica universitaria non potesse essere valutata in una di queste voci si tratterebbe di una grave mancanza rispetto alle precedenti tabelle di valutazione del servizio della III fascia, dove la didattica universitaria era valutata fra le “altre attività di insegnamento”, voce non più menzionate nelle nuove tabelle. Se, come noi abbiamo sempre sostenuto, la ricerca è un valore aggiunto per la didattica nelle nostre scuole, lo è ancor di più avere avuto esperienze didattiche universitarie. Così come il servizio svolto nella scuola primaria e dell’infanzia è valutabile nella scuola secondaria a maggior ragione deve esserlo anche quello universitario. A sostegno di questa tesi, ricordiamo che l'art. 485, comma 5 del TU 297/1994 riconosce nella scuola il servizio svolto come docente incaricato o assistente incaricato nelle università, infatti negli anni scorsi alcune segreterie hanno valutato la didattica universitaria come servizio aspecifico, creando difformità di valutazione degli stessi servizi nelle varie scuole.
Nonostante ci sia stata per la prima volta una valutazione degli assegni di ricerca, non dobbiamo dimenticare che un'adeguata valorizzazione del dottorato debba incentivare l'ingresso dei dottori di ricerca nella scuola e quindi avere un notevole peso nelle fasi concorsuali.
Proposte di chiarimento
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Al fine di rendere più chiara la valutazione degli assegni di ricerca riteniamo sia necessario specificare se la valutazione si applica ogni 12 mesi di assegno o per ogni contratto. A nostro avviso assegnare lo stesso punteggio ad assegni della stessa durata sarebbe la soluzione migliore, poiché renderebbe omogenea la valutazione. Tuttavia assegnare 12 punti ogni 12 mesi di assegno risulterebbe una valutazione sproporzionata rispetto al dottorato, a cui viene attribuito lo stesso punteggio per 3 anni o più di formazione e ricerca. Riteniamo che in futuro sarà necessario un confronto con il Ministero per discutere su questo punto.
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Per evitare discriminazioni fra attività di ricerca la cui unica differenza è relativa alla tipologia contrattuale, suggeriamo di specificare che sono valutabili tutti i contratti di ricerca post-dottorato, anche svolti all’estero, incluse le borse di ricerca, RTDa e RTDb, attribuendo loro lo stesso punteggio degli assegni di ricerca. L’art. 1, comma 14 della legge 230/2005 riguarda attività di ricerca differenti dagli assegni di ricerca, una mancata valutazione di tali attività potrebbe generare contenziosi;
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Valutare la didattica universitaria certificata ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (che sostituisce l’ex art. 1, comma 14 della legge 230/2005 citato nelle tabelle) nella voce relativa agli assegni. In alternativa, si suggerisce di specificare che è valutata come servizio aspecifico, specificando che la dicitura “altro grado” dell’art.15 comma 1 dell’ordinanza e del punto C.2 delle tabelle include anche l’insegnamento terziario. Ricordiamo nuovamente che l'art. 485, comma 5 del TU 297/1994 riconosce nella scuola il servizio svolto come docente incaricato o assistente incaricato nelle università, una sua mancata valutazione nelle nuove graduatorie potrebbe generare contenziosi.
Pubblicato Sab, 18/07/2020 - 14:54
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