L’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia continua a ricevere segnalazioni inerenti a condotte scorrette tenute da alcuni Dirigenti Scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di Padova. Questi ultimi hanno licenziato illegittimamente le assegniste e gli assegnisti di ricerca neo-vincitori del concorso ordinario DM 499/2020. In data 30 agosto 2022 abbiamo indirizzato un comunicato proprio all’USP di Padova, in cui venivano segnalati tutti i vizi di interpretazione della normativa vigente in materia di aspettativa di ricerca. La stessa comunicazione è stata inviata anche all’USR Veneto.
Abbiamo richiesto al Ministero dell’Istruzione, al tempo ancora guidato da Patrizio Bianchi, di emanare con urgenza una nota riepilogativa che potesse supportare gli USR, gli USP e le singole istituzioni scolastiche nella corretta interpretazione della norma. La nostra preoccupazione è ulteriormente motivata dal fatto che in data primo settembre l’USR Campania ha emanato una propria nota in materia, anch’essa estremamente imprecisa nonché ambigua in alcuni punti. All’interno del testo si confonde infatti il differimento della presa di servizio con l’immissione in ruolo vera e propria. Nonostante le nostre richieste indirizzate anche a quell’Ufficio, la nota non è stata rettificata e molti dottorandi e assegnisti di ricerca neoimmessi in ruolo in Campania rischiano di non vedersi riconosciuta la validità giuridica del proprio congedo straordinario per dottorato e della propria aspettativa per motivi di ricerca.
Secondo l’art. 22, comma 3, della legge 240 del 2010,“la titolarità dell’assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. Tale circostanza viene ulteriormente confermata dall’art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009.
Inoltre, le circolari del Ministero dell’Istruzione 120/2002 e 15/2011 assicurano all’aspettativa concessa per assegno di ricerca le stesse condizioni che la norma assicura al congedo straordinario per dottorato di ricerca, facendo leva proprio sull’art. 51, comma 6, della legge 449/1997, successivamente abrogato e poi sostituito dall’art. 22 della legge 240 del 2010.
Ne consegue che le singole istituzioni scolastiche debbano concedere ai richiedenti la specifica aspettativa per motivi di ricerca (deve collocare, immediatamente, in aspettativa) ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 240/2010 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.
Infine, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 16 agosto 2022 “il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”.
A seguito dell’insediamento del nuovo Ministro dell’Istruzione, professor Giuseppe Valditara, ADI ha deciso di richiedere un’interlocuzione urgente per fare il punto sulle maggiori problematiche che i giovani ricercatori riscontrano nel mondo della scuola, particolarmente cogenti date le gravi violazioni alla normativa vigente da parte di taluni USR e USP. Per la salvaguardia dei diritti delle docenti e dei docenti titolari di assegno di ricerca ribadiamo la necessità di redigere una nota di chiarimenti. Alle assegniste, agli assegnisti, alle dottorande e ai dottorandi delle regioni Veneto e Campania non può essere negato il diritto di firmare i relativi contratti a tempo indeterminato e di rimandare così l’anno di formazione e prova una volta conclusi i propri impegni di ricerca.
Non possiamo inoltre esimerci dall’esprimere le nostre preoccupazioni riguardo lo stallo della riforma del reclutamento del personale docente della scuola secondaria. Quella del reclutamento è una questione particolarmente delicata, che ha da sempre ricevuto la dovuta attenzione da parte della nostra associazione. Un numero sempre più rilevante di dottorande, dottorandi, dottoresse e dottori di ricerca si rivolge all’ADI perché interessato a mettere a frutto le proprie capacità, nonché le competenze maturate durante il percorso di ricerca, nel mondo della scuola.
La scorsa estate il DL 36/2022 è stato convertito in legge. L’ADI aveva espresso nella fase di discussione parlamentare del testo le proprie perplessità riguardo l’obbligatorietà dell’abilitazione, requisito che di fatto rallenta il percorso di immissione in ruolo dell’aspirante docente. Il nostro operato è stato sempre contraddistinto dalla necessità di porre al centro il diritto delle studentesse e degli studenti ad usufruire di un’istruzione pubblica e di qualità, in assenza della quale la scuola non può adempiere alla sua storica funzione di ascensore sociale.
Per tale ragione riteniamo sia necessario un intervento quanto mai urgente per emanare al più presto l’atteso decreto ministeriale attuativo della riforma del reclutamento. Siamo consapevoli del fatto che sono molteplici i nodi da sciogliere, a partire dalle regole di accesso ai nuovi percorsi abilitanti.
Chiediamo in primo luogo che le figure precarie della ricerca non siano marginalizzate nel dibattito, che coinvolgerà a breve tutte le parti sociali del comparto scuola. A questo proposito l’ADI ha le sue proposte, frutto dell’analisi politica e normativa che contraddistingue la nostra attività.
Ribadiamo la richiesta che il dottorato di ricerca venga realmente valorizzato ai fini dell’accesso ai suddetti percorsi abilitanti, attraverso l’accesso diretto in sovrannumero di dottorande, dottorandi, dottoresse e dottori di ricerca oppure l’esenzione dalle prove scritte di accesso. Infine, per un necessario raccordo alle disposizioni contenute nella Legge 33/2022 auspichiamo che venga concesso alle dottorande e ai dottorandi di ricerca la contemporanea frequenza del dottorato di ricerca e del percorso abilitante.
ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia
Pubblicato Mar, 01/11/2022 - 22:44
- Accedi o registrati per inserire commenti.