Errori sul congedo per dottorato e aspettativa per motivi di ricerca nella scuola: lettera all’USP di Padova

A seguito della nota pervenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova che, in contrasto alla normativa, vieta di concedere il congedo per dottorato e l'aspettativa per motivi di ricerca, abbiamo inviato una lettera all'AT Padova per segnalare l'errore. Ci stiamo inoltre attivando per chiedere un urgente incontro al Ministero affinché venga diramata una nota riepilogativa che supporti le istituzioni scolastiche nella corretta interpretazione della norma.

 

Di seguito riportiamo il testo della lettera.


All’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo

Oggetto: Urgente richiesta di rettifica della Nota 0006870 del 30/08/2022

L’ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia intende rispondere alla nota emanata dal presente Ufficio in data 30/08/2022, recante “Indicazioni operative in ordine al trattamento delle richieste di aspettativa per attività di ricerca ex art. 24, comma 9-bis della L. 240/2010”. Riteniamo infatti che tale circolare sia caratterizzata da rilevanti vizi di interpretazione della normativa vigente che regola due diverse disposizioni: il congedo straordinario per dottorato e le aspettative per motivi di ricerca.  

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, bisogna parlare di congedo straordinario e non di aspettativa per motivi di ricerca:
- visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola;
- vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- vista la circolare del 4 dicembre 1984, n. 376;
- vista la circolare MIUR 4 novembre 2002, n. 120 avente come oggetto "docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso università o enti";
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240,
- vista la circolare MIUR 22 febbraio 2011, n. 15, avente come oggetto “Dottorato di Ricerca e problematiche connesse”

il/la docente a t.i. o t.d. può essere collocato su autorizzazione del Dirigente Scolastico in congedo straordinario per motivi di studio. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini economici quando trattasi di docenti con contratto a tempo indeterminato. In particolare, la circolare n. 376 del 4/12/1984 prevede che anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, possa chiedere il congedo straordinario.

Dobbiamo inoltre rilevare la nostra perplessità nel leggere un’erronea equiparazione fra figure professionali radicalmente diverse, quali quelle di dottorando di ricerca, di assegnista di ricerca e di ricercatore a TD. Le qualifiche di dottorando di ricerca e di assegnista di ricerca non si configurano affatto nella veste di un rapporto di lavoro subordinato all’università. Pertanto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il divieto cumulo di impieghi o incarichi da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non è applicabile in tale frangente. Si ricorda inoltre che il dottorato di ricerca è un corso di studi universitario - il più alto conseguibile secondo i dettami della Carta di Bologna - come lo sono corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento.

In merito alla sentenza della Corte dei Conti da voi citata (Sez. reg. controllo per il Piemonte dal 25 marzo 2015 n. 17) si evidenzia che il caso in fattispecie riguardava una dipendente che ne faceva richiesta “per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa ai sensi dell’art. 18 del CCNL Comparto Scuola quadriennio 2006/2009”, in particolare per proseguire la propria attività professionale presso un ente privato. Tale casistica risulta di conseguenza completamente diversa da quella di chi fa richiesta di congedo straordinario per dottorato o aspettativa per motivi di ricerca, disposizioni normate dagli articoli precedentemente menzionati.

Per quanto riguarda l'assegno di ricerca, segnaliamo che il comma 3 dell'art. 22 della legge 240/210 prevede che “La titolarità dell’assegno [...] comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. È possibile riscontrare questo dato anche nelle circolari M.I.U.R. 120/2002 e 15/2011, che di fatto prevedono una procedura simile per il congedo straordinario per dottorato di ricerca e per l'aspettativa per assegno di ricerca. 

Richiamiamo infine la sentenza n. 00626/2018 del Tar Liguria secondo cui il congedo straordinario per dottorato di ricerca non può essere negato per motivi generici. Il Tar ha giustificato la propria decisione in base al rispetto del diritto allo studio garantito dalla Costituzione. Ha poi  affermato che l’art. 2 della legge 476 del 1984 ai fini della frequenza di un dottorato prevede, sì, la possibilità di diniego della concessione dell’aspettativa da parte dell’Amministrazione, ma solo in casi motivati con riferimento alla “professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato” e non con motivi generali riguardanti non correlati con la presenza e le attività del richiedente. 

Certi di una pronta rettifica di quanto da voi comunicato, distinti saluti.

ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia