Lettera aperta al Ministero dell'Istruzione: no ai licenziamenti illegittimi di assegnisti neo-vincitori del concorso ordinario DM 499/2020

A seguito delle numerose segnalazioni di licenziamenti illegittimi da parte di alcuni Dirigenti Scolastici ai danni di colleghe e colleghi assegniste/i di ricerca, abbiamo deciso di sollecitare nuovamente l'intervento del Ministero dell'Istruzione, attraverso una lettera indirizzata alla Direzione Reclutamento del Personale Scolastico.  Pubblichiamo il testo integrale della lettera, rilanciata anche da Il Sole 24 ore.

 


 

Alla cortese attenzione del Ministero dell’Istruzione - Direzione Reclutamento del Personale Scolastico 

L’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia continua a ricevere segnalazioni inerenti a condotte scorrette tenute da alcuni Dirigenti Scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di Padova, i quali stanno licenziando illegittimamente gli assegnisti di ricerca neo-vincitori del concorso ordinario DM 499/2020. In data 30 agosto 2022 abbiamo indirizzato una lettera aperta proprio all’USP di Padova, in cui venivano segnalati tutti i vizi di interpretazione della normativa vigente in materia di aspettativa di ricerca. La stessa comunicazione è stata inviata anche all’USR Veneto. 

Abbiamo richiesto al vostro Ufficio di emanare con urgenza una nota riepilogativa che potesse supportare gli USR, gli USP e le singole istituzioni scolastiche nella corretta interpretazione della norma. Il perdurante silenzio della vostra amministrazione ha non solo alimentato gli arbitrari illeciti da parte dell’ USP di Padova - un vero e proprio unicuum di tutta la regione Veneto - il quale non ha ad oggi rettificato la nota in oggetto, ma ha fatto sì che in data 1 settembre l’USR Campania emanasse una propria nota, anch’essa estremamente imprecisa nonchè ambigua in alcuni punti. All’interno del testo si confonde infatti il differimento della presa di servizio con l’immissione in ruolo vera e propria. Nonostante le nostre richieste indirizzate anche a quell’ USR, la nota non è stata rettificata e molti dottorandi e assegnisti di ricerca neoimmessi in ruolo in Campania rischiano di non vedersi riconosciuta la validità giuridica del proprio congedo straordinario per dottorato e della propria aspettativa per motivi di ricerca.  

Ci sembra doveroso riportare il passaggio di una sentenza dell’Avvocatura distrettuale di Cosenza: il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), può procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”. 

Secondo l’art. 22, comma 3, della legge 240 del 2010 “la titolarità dell’assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. Tale circostanza viene ulteriormente confermata dall’art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009.

Di fatto, le circolari del Ministero dell’Istruzione 120/2002 e 15/2011 abbondantemente richiamate nel nostro comunicato indirizzato all’ USP di Padova assicurano all’aspettativa concessa per assegno di ricerca le stesse ipotesi che la norma assicura al congedo straordinario per dottorato di ricerca, facendo leva proprio sull’art. 51, comma 6, della legge 449/1997, successivamente abrogato e poi sostituito dall’art. 22 della legge 240 del 2010. 

Alla medesima conclusione è giunta l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso con il parere CS 544/2016, nel quale è precisato che “il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato può procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”. 

Ne consegue che le singole istituzioni scolastiche debbano concedere ai richiedenti la specifica aspettativa per motivi di ricerca (deve collocare, immediatamente, in aspettativa) ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 240/2010 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.

Infine, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 16 agosto 2022 “il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”. 

La non equiparazione degli assegni di ricerca ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato presso le università è stata persino ribadita nel parere motivato n. 31/2015 a cura del Ministero del Lavoro: “l’art. 22 della Legge 240/2010 individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista [...] Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione coordinata e continuativa”. Sul medesimo tema, richiamiamo anche l’interpello parlamentare del 2014 dedicato proprio all’assegno di ricerca.

Chiediamo dunque con forza un’interlocuzione urgente, viste le gravi violazioni alla normativa vigente da parte di taluni USR e USP. Per la salvaguardia dei diritti dei docenti titolari di assegno di ricerca ribadiamo la necessità di redigere una nota di chiarimenti. Agli assegnisti e ai dottorandi delle regioni Veneto e Campania non può essere negato il diritto di firmare i relativi contratti a tempo indeterminato e di rimandare così l’anno di formazione e prova una volta conclusi i propri impegni di ricerca. 

 

ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia